Il Blog di Andrea

Blog relativo al corso di Informatica Applicata al Giornalismo dell'Università di Parma

giovedì 1 luglio 2010

<- Copyleft e Copyright ->



COPYRIGHT:

Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è l'insieme delle normative sul diritto d'autore in vigore nel mondo anglosassone e statunitense.

Col tempo, ha assunto in Italia un significato sempre più prossimo ad indicare le "norme sul diritto d'Autore vigenti in Italia", da cui in realtà il copyright differisce sotto vari aspetti.

È solitamente abbreviato con il simbolo ©. Quando tale simbolo non è utilizzabile si riproduce con la lettera "c" posta tra parentesi: (c) o (C).

Nel XX Secolo, l'avvento dei riproduttori ed in particolare del computer e delle Rete internet, ha sottratto uno dei cardini alla base del copyright in senso classico: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio le opere, aspetti fino ad allora gestiti dalla corporazione degli editori dietro congruo compenso o cessione dei diritti da parte degli autori. Ciò ha reso assai difficile la tutela del copyright come tradizionalmente inteso, e creato nuovi spazi per gli autori.

Il primo episodio con eco internazionale, si è avuto a cavallo fra il XX e il XXI Secolo con il cosiddetto caso Napster, uno dei primi sistemi di condivisione gratuita di file musicali, oggetto di enorme successo a cavallo del millennio. La chiusura di Napster, avvenuta nel 2002 e generata dalle denunce dagli editori che vedevano nel sistema un concorrente ai propri profitti, non ha risolto se non per breve tempo gli attriti. Nuovi programmi di file sharing gratuito sono sorti rimpiazzando l'originale Napster e vanificando gli scopi della chiusura. Secondo gli operatori del mercato dell'intrattenimento, una costante diminuzione delle vendite di cd musicali è scaturita dalla diffusione di questi sistemi e della progressiva obsolescenza della precedente tecnologia, obsolescenza dovuta principalmente all'eccesivo costo d'acquisto di materiale originale. Danneggiando, primariamente, il sistema corporativo e ingessato dell'industria discografica. Ci sono, tuttavia, autorevoli studi che sostengono il contrario.

Il file sharing (scambio e condivisione di file) di materiale protetto dal copyright, si è sviluppato e diffuso con l'imporsi delle tecnologie informatiche e del web, e in particolar modo grazie al sistema del peer-to-peer. La velocità di questa diffusione e sviluppo, ha reso difficile per il diritto industriale internazionale aggiornarsi con la medesima prontezza. Molti analisti internazionali accusano infatti la presenza di vuoti normativi non omogeneamente colmati.

Considerazioni sul Diritto d'Autore:

La proprietà intellettuale può essere oggetto di "esproprio" per fini di pubblica utilità, che prevalgono sull'interesse del privato. In un caso del genere, rientra la distruzione o lo spostamento ad altro sito di un'opera d'arte anche contemporanea, per realizzare un'autostrada o una ferrovia; oppure la produzione di un farmaco che è troppo costoso acquistare dal legittimo produttore, non riconoscendo validità al brevetto sul territorio nazionale e non pagando il copyright allo scopritore in deroga ad un brevetto internazionale depositato all'estero (si tratta della registrazione parallela).

La definizione di pubblica utilità, per quanto ampia e discrezionale, solitamente riguarda prodotti tangibili, non la fruizione di servizi, come potrebbe essere un intrattenimento musicale.

A sostegno di una disciplina giuridica dei brevetti sorgono una serie di considerazioni in particolare nel settore delle arti.

Le arti (scultura, pittura, etc.) sono considerate un fattore di crescita della società e del cittadino, cui tutti hanno diritto di accesso in base ad un diritto all'istruzione e di un diritto, da questo indipendente, alla fruizione della bellezza, quale bisogno dell'uomo, poiché la legge non deve limitarsi a garantire il soddisfacimento delle necessità primarie della persona, ma la possibilità di una sua completa realizzazione.

Altri sostengono che l'arte non è mai il prodotto di un singolo individuo, e che non è quantificabile il contributo e le influenze che qualunque artista ha avuto, anche in modo inconsapevole, da altri artisti e uomini comuni, passati e contemporanei, e il debito dell'autore nei loro confronti. In questo senso, l'opera è prodotto e proprietà di una società e di un'epoca, più che di un individuo e dei suoi eredi.

Il principio di un diritto collettivo alla fruizione della bellezza e all'apprendimento dall'arte, nelle loro opere originali sono state idee che portarono nel '700 alla nascita dei primi Musei che erano concepiti come il luogo in cui l'arte veniva valorizzata e doveva essere conservata, piuttosto che all'interno di collezioni private gelosamente custodite.

Pure per la musica, per quanto sia un'arte non "tangibile", alcune considerazioni spingono per un diritto d'accesso collettivo che può esserci solo a titolo gratuito o comunque a basso costo: il fatto che la musica è cultura e i cittadini hanno diritto d'accesso ai livelli più alti dell'istruzione, il diritto allo studio nei conservatori che richiedono spese notevoli per lo strumento e il materiale didattico musicale, la bellezza come bene comune e valore apartitico.

La normativa sul diritto d'autore prevede una durata del copyright limitata nel tempo e variabile significativamente a seconda della categoria merceologica tutelata (medicinali, brani musicali, software, ecc.).

Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che precedono l'entrata in produzione e la distribuzione del prodotto. La durata, in linea di principio, è proporzionale ai costi da remunerare. Tuttavia non sempre la proporzione viene rispettata. Per esempio un brano musicale ha una durata di copyright di 70 anni, mentre per un medicinale, che ha costi di ricerca e sviluppo assai maggiori, il periodo di copertura è di 30 anni.

Storicamente, la morte dell'autore causava l'estinzione del copyright. In seguito, il diritto d'autore è passato agli eredi del soggetto e quindi la durata prevista dalla legge è prescrittiva (30/70 anni in ogni caso). È stata modificata anche la distribuzione dei margini: all'editore tocca talvolta più dell'autore, talora più del 50% (a fronte di un equo margine che per un intermediario è generalmente intorno al 20%).

Nelle legislazioni internazionali è frequente una tendenza all'equiparazione fra la violazione del diritto d'autore e il reato di furto.

Esiste un dibattito non solo sull'entità delle pene che una simile equiparazione comporta, ma anche sulla reale opportunità di accomunare le due tipologie di reato. L'equiparazione al furto comporta infatti un considerevole inasprimento delle pene.

Analogo dibattito investe il rispetto del proporzionalismo fra le pene rispetto alla gravità del reato. Il plagio, infatti, prevede pene inferiori al furto (sebbene l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright). In sostanza, chi copia e vende opere in forma identica all'originale commette un reato punito molto più severamente del plagio, ovvero di chi apporta lievi modifiche e si appropria di una qualche paternità sull'opera, traendone profitto.

La normativa italiana punisce con sanzioni penali non solo il fine di lucro o profitto, ma anche chi scarica contenuti protetti per uso personale o per la propria azienda, ovvero, indipendente dall'uso dei contenuti, chi scarica e li mette in codivisione. In questo modo, la legge ignora che i programmi di file sharing obbligano chi scarica del materiale a metterne in condivisione dell'altro, perché altrimenti le reti di condivisione cesserebbero di esistere; durante il download l'utente non può impedire a terzi di scaricare parti di file protetti dal suo computer, a meno di chiudere il programma e interrompere anche il proprio download in corso. Praticamente tutti i principali programmi di condivisione nati dopo Bit Torrent funzionano in questo modo, che rende più veloci i download moltiplicando le sorgenti da cui scaricare e la banda disponibile per gli utenti.

COPYLEFT:

L'espressione inglese copyleft è un gioco di parole su copyright in cui la seconda parola del composto, "right" (destra) è scambiata con "left" (sinistra). Individua un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Nella versione pura e originaria del copyleft (cioè quella riferita all'ambito informatico) la condizione principale obbliga i fruitori dell'opera, nel caso vogliano distribuire l'opera modificata, a farlo sotto lo stesso regime giuridico (e generalmente sotto la stessa licenza). In questo modo, il regime di copyleft e tutto l'insieme di libertà da esso derivanti sono sempre garantiti.

L'espressione copyleft, in un senso non strettamente tecnico-giuridico, può anche indicare generalmente il movimento culturale che si è sviluppato sull'onda di questa nuova prassi in risposta all'irrigidirsi del modello tradizionale di copyright.

Esempi di licenze copyleft per il software sono la GNU GPL e la GNU LGPL, per altri ambiti le licenze Creative Commons (più propriamente con la clausola share alike) oppure la stessa licenza GNU FDL usata per Wikipedia fino al 2009 (data del passaggio alla licenza Creative Commons).

Il copyleft altro non è che una modalità di esercizio del diritto d'autore che sfrutta i principi di base del diritto d'autore non per controllare la circolazione dell'opera bensì per stabilire un modello virtuoso di circolazione dell'opera, che si contrappone al modello detto proprietario. In questo senso, dunque, è corretto dire che il copyleft esiste proprio grazie al diritto d'autore.

Una licenza basata sui principi del copyleft, tipicamente, garantisce a chiunque possegga una copia di un lavoro le stesse libertà del suo autore, incluse le quattro libertà basilari indicate da Stallman:

1. la libertà di usare a propria discrezione e di studiare quanto ottenuto

2. la libertà di copiare e condividere con altri

3. la libertà di modificare

4. la libertà di ridistribuire i cambiamenti e i lavori derivati

Altre condizioni aggiuntive che possono eliminare possibili impedimenti per l'uso libero, la distribuzione e la modifica delle copie sono:

§ assicurarsi che la licenza copyleft non possa essere revocata;

§ assicurarsi che il lavoro e le sue versioni derivate siano distribuite in una forma che ne faciliti le modifiche (per esempio nel caso del software questo equivale a richiedere la distribuzione del codice sorgente e che la compilazione di questi possa avvenire senza impedimenti di sorta, quindi chiedendo la distribuzione anche di tutti gli script ed i comandi utilizzati per tale operazione);

§ assicurarsi che il lavoro modificato sia accompagnato da una descrizione per identificare tutte le modifiche apportate all'opera originaria mediante manuali utente, descrizioni, ecc.

Più comunemente, queste licenze copyleft, per avere qualche tipo di efficacia, hanno bisogno di usare in modo creativo le regole e le leggi che disciplinano le proprietà intellettuali, per esempio quando si tratta della legge sul copyright (che è il caso principale) tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito al lavoro protetto dal copyleft devono divenire co-detentori di copyright di quel lavoro ed allo stesso tempo rinunciare ad alcuni dei diritti garantiti dal copyright, per esempio rinunciare al diritto di essere l'unico distributore delle copie di tale lavoro. Va inoltre evidenziato che, nel diritto d'autore italiano, l'assenza di una firma per accettazione da parte dell'utente può creare problemi di validità giuridica, analogamente a quanto accade per altri modelli di gestione "aperta" del diritto d'autore come Creative Commons e a quanto accade per le licenze proprietarie.

La licenza non deve essere altro che un metodo per raggiungere gli scopi del copyleft; la licenza dipende dalle leggi che governano le proprietà intellettuali e poiché queste leggi possono essere differenti in diversi paesi, allora la licenza può essere differente a seconda del paese in cui è applicata in modo da adattarsi al meglio alle leggi locali. Per esempio in alcuni stati può essere accettabile la vendita di software senza garanzia (come indicato negli articoli 11 e 12 della licenza GNU GPL versione 2.0), mentre in altri, come in molti stati europei, non è possibile non fornire nessuna garanzia su un prodotto venduto, per queste ragioni l'estensione di queste garanzie sono descritte in molte licenze di copyleft europee (vedere la licenza CECILL, una licenza che permette l'uso della GNU GPL – art. 5.3.4 della licenza CeCILL – in combinazione con una garanzia limitata – art. 9).

Fonte: Wikipedia

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